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Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali1
RU 1974 2151; FF 1974 I 1008
Traduzione
Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950
Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 2
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974
(Stato 1° febbraio 2022)
1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (0.101.094; RU 20093067) e del 24 giu. 2013 (0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).
Art. 40Udienze pubbliche ed accesso ai documenti
1. Le udienze sono pubbliche, a meno che la Corte non decida diversamente in circostanze eccezionali.
2. I documenti depositati in archivio sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.