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Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali1
RU 1974 2151; FF 1974 I 1008
Traduzione
Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950
Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 2
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974
(Stato 1° febbraio 2022)
1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (0.101.094; RU 20093067) e del 24 giu. 2013 (0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).
Art. 44Sentenze definitive
1. La sentenza della sezione allargata è definitiva.
2. La sentenza di una sezione diviene definitiva:
a)
quando le parti dichiarano di non voler deferire la causa alla sezione allargata; o
b)
tre mesi dopo la data della sentenza, se non è richiesto il deferimento della causa alla sezione allargata; o
c)
quando il collegio della sezione allargata respinge la richiesta di rinvio formulata in applicazione dell’articolo 43.
3. La sentenza definitiva viene pubblicata.