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Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950

Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 2

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974

Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974

(Stato 1° febbraio 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (0.101.094; RU 20093067) e del 24 giu. 2013 (0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).

Art. 44 Sentenze definitive

1. La sen­ten­za del­la se­zio­ne al­lar­ga­ta è de­fi­ni­ti­va.

2. La sen­ten­za di una se­zio­ne di­vie­ne de­fi­ni­ti­va:

a)
quan­do le par­ti di­chia­ra­no di non vo­ler de­fe­ri­re la cau­sa al­la se­zio­ne al­lar­ga­ta; o
b)
tre me­si do­po la da­ta del­la sen­ten­za, se non è ri­chie­sto il de­fe­ri­men­to del­la cau­sa al­la se­zio­ne al­lar­ga­ta; o
c)
quan­do il col­le­gio del­la se­zio­ne al­lar­ga­ta re­spin­ge la ri­chie­sta di rin­vio for­mu­la­ta in ap­pli­ca­zio­ne dell’ar­ti­co­lo 43.

3. La sen­ten­za de­fi­ni­ti­va vie­ne pub­bli­ca­ta.