Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).


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Art. 16 Restrizione all’attività politica degli stranieri

Nes­su­na del­le di­spo­si­zio­ni de­gli ar­ti­co­li 10, 11 e 14 può es­se­re con­si­de­ra­ta co­me vie­tan­te al­le Al­te Par­ti Con­traen­ti di por­re li­mi­ta­zio­ni all’at­ti­vi­tà po­li­ti­ca de­gli stra­nie­ri.

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