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Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).

Art. 19 Istituzione della Corte

Al fi­ne di as­si­cu­ra­re il ri­spet­to de­gli im­pe­gni de­ri­van­ti dal­la Con­ven­zio­ne e dai suoi Pro­to­col­li al­le Al­te Par­ti con­traen­ti, vie­ne isti­tui­ta una Cor­te eu­ro­pea dei di­rit­ti dell’uo­mo, dap­pres­so de­no­mi­na­ta «la Cor­te». Es­sa ope­ra in mo­do per­ma­nen­te.