Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).


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Art. 22 Elezione dei giudici

1. I giu­di­ci ven­go­no elet­ti dall’As­sem­blea par­la­men­ta­re per cia­scu­na Al­ta Par­te con­traen­te, a mag­gio­ran­za dei vo­ti espres­si, su una li­sta di tre can­di­da­ti pre­sen­ta­ta dall’Al­ta Par­te con­traen­te.

2. …6

6 Abro­ga­to dall’art. 1 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, ap­pro­va­to dall’AF il 16 dic. 2005, con ef­fet­to dal 1° giu. 2010 (RU 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1913).

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