Convenzione per la salvaguardia dei diritti
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Art. 22 Elezione dei giudici
1. I giudici vengono eletti dall’Assemblea parlamentare per ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall’Alta Parte contraente. 2. …6 6 Abrogato dall’art. 1 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, con effetto dal 1° giu. 2010 (RU 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1913). |