Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).


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Art. 24 Cancelleria e relatori 8

1. La Cor­te di­spo­ne di una can­cel­le­ria le cui fun­zio­ni e or­ga­niz­za­zio­ne so­no sta­bi­li­te dal re­go­la­men­to del­la Cor­te.

2. Quan­do sie­de nel­la com­po­si­zio­ne di giu­di­ce uni­co, la Cor­te è as­si­sti­ta da re­la­to­ri che svol­go­no le lo­ro fun­zio­ni sot­to la su­per­vi­sio­ne del pre­si­den­te del­la Cor­te. Es­si fan­no par­te del­la can­cel­le­ria del­la Cor­te.

8 Ori­gi­na­rio art. 25. Nuo­vo te­sto giu­sta l’art. 4 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, ap­pro­va­to dall’AF il 16 dic. 2005, in vi­go­re dal 1° giu. 2010 (RU 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1913).

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