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Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).

Art. 25 Assemblea plenaria della Corte 910

La Cor­te riu­ni­ta in As­sem­blea ple­na­ria:

a)
eleg­ge, per una du­ra­ta di tre an­ni, il suo pre­si­den­te ed uno o due vi­ce-pre­si­den­ti: pos­so­no es­se­re rie­let­ti;
b)
isti­tui­sce le se­zio­ni per un pe­rio­do di tem­po de­ter­mi­na­to;
c)
eleg­ge i pre­si­den­ti del­le se­zio­ni del­la Cor­te; que­sti pos­so­no es­se­re rie­let­ti;
d)
adot­ta il re­go­la­men­to del­la Cor­te;
e)
eleg­ge il can­cel­lie­re e uno o più vi­ce-can­cel­lie­ri;
f)11
pre­sen­ta l’istan­za di cui al pa­ra­gra­fo 2 dell’ar­ti­co­lo 26.

9 Ori­gi­na­rio art. 26.

10 Nuo­vo te­sto giu­sta l’art. 5 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, ap­pro­va­to dall’AF il 16 dic. 2005, in vi­go­re dal 1° giu. 2010 (RU 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1913).

11 In­tro­dot­to dall’art. 5 n. 3 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, ap­pro­va­to dall’AF il 16 dic. 2005, in vi­go­re dal 1° giu. 2010 (RU 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1913).