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Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).

Art. 27 Competenza dei giudici unici 13

1. Un giu­di­ce uni­co può di­chia­ra­re ir­ri­ce­vi­bi­le o can­cel­la­re dal ruo­lo un ri­cor­so in­di­vi­dua­le pre­sen­ta­to in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 34 nei ca­si in cui ta­le de­ci­sio­ne può es­se­re pre­sa sen­za ul­te­rio­re esa­me.

2. La de­ci­sio­ne è de­fi­ni­ti­va.

3. Se non di­chia­ra ir­ri­ce­vi­bi­le o non can­cel­la dal ruo­lo un ri­cor­so, il giu­di­ce uni­co lo tra­smet­te a un co­mi­ta­to o a una se­zio­ne per ul­te­rio­re esa­me.

13 In­tro­dot­to dall’art. 7 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, ap­pro­va­to dall’AF il 16 dic. 2005, in vi­go­re dal 1° giu. 2010 (RU 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1913).