Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).


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Art. 30 Trasferimento di competenza alla sezione allargata

Se la cau­sa pen­den­te in­nan­zi ad una se­zio­ne sol­le­va una que­stio­ne gra­ve re­la­ti­va all’in­ter­pre­ta­zio­ne del­la Con­ven­zio­ne o dei suoi Pro­to­col­li, o se la so­lu­zio­ne di una que­stio­ne può por­ta­re ad una con­trad­di­zio­ne ri­spet­to ad una sen­ten­za pre­ce­den­te­men­te emes­sa dal­la Cor­te, la se­zio­ne in qual­sia­si mo­men­to pre­ce­den­te all’emis­sio­ne del­la sua sen­ten­za può tra­sfe­ri­re la com­pe­ten­za al­la se­zio­ne al­lar­ga­ta ...18 .

18 Lo­cu­zio­ne abro­ga­ta dall’art. 3 del Prot. n. 15 del 24 giu. 2013, ap­pro­va­to dall’AF il 18 mar. 2016, con ef­fet­to per la Sviz­ze­ra il 1° ago. 2021 (RU 2021 461; FF 2015 1935).

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