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Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).

Art. 32 Competenza della Corte

1. La com­pe­ten­za del­la Cor­te si esten­de a tut­te le que­stio­ni ri­guar­dan­ti l’in­ter­pre­ta­zio­ne e l’ap­pli­ca­zio­ne del­la Con­ven­zio­ne e dei suoi Pro­to­col­li che le ver­ran­no sot­to­po­ste nei ter­mi­ni pre­vi­sti da­gli ar­ti­co­li 33, 34, 46 e 47.21

2. In ca­so di con­te­sta­zio­ne sul­la com­pe­ten­za del­la Cor­te, la de­ci­sio­ne sul pun­to spet­ta al­la Cor­te.

21 Ag­gior­na­to dall’art. 11 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, ap­pro­va­to dall’AF il 16 dic. 2005, in vi­go­re dal 1° giu. 2010 (RU 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1913).