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Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).

Art. 34 Ricorsi individuali

La Cor­te può es­se­re adi­ta per ri­cor­si pre­sen­ta­ti da ogni per­so­na fi­si­ca, ogni or­ga­niz­za­zio­ne non go­ver­na­ti­va o grup­po di in­di­vi­dui che pre­ten­da di es­se­re vit­ti­ma di una vio­la­zio­ne da par­te di una del­le Al­te Par­ti con­traen­ti dei di­rit­ti ri­co­no­sciu­ti dal­la Con­ven­zio­ne o dai suoi Pro­to­col­li. Le Al­te Par­ti con­traen­ti si im­pe­gna­no a non im­pe­di­re in al­cun mo­do l’eser­ci­zio ef­fet­ti­vo di que­sto di­rit­to.