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Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).

Art. 37 Cancellazione dei ricorsi dal ruolo

1. In qual­sia­si mo­men­to del­la pro­ce­du­ra, la Cor­te può de­ci­de­re di can­cel­la­re un ri­cor­so dal ruo­lo qua­lo­ra le cir­co­stan­ze por­ti­no al­la con­clu­sio­ne che:

a)
il ri­cor­ren­te non in­ten­da più man­te­ner­lo; o
b)
la con­tro­ver­sia sia sta­ta ri­sol­ta; o
c)
per ogni al­tra ra­gio­ne ac­cer­ta­ta dal­la Cor­te, non sia più giu­sti­fi­ca­to con­ti­nua­re l’esa­me del ri­cor­so.

La Cor­te con­ti­nua tut­ta­via ad esa­mi­na­re il ri­cor­so se il ri­spet­to dei di­rit­ti dell’uo­mo ga­ran­ti­ti dal­la Con­ven­zio­ne e dai suoi Pro­to­col­li lo ri­chie­de.

2. La Cor­te può de­ci­de­re di re­iscri­ve­re un ri­cor­so nel ruo­lo al­lor­quan­do ri­ten­ga che le cir­co­stan­ze lo giu­sti­fi­chi­no.