Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).


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Art. 38 Esame della causa 26

La Cor­te esa­mi­na la cau­sa con i rap­pre­sen­tan­ti del­le par­ti e, nel ca­so in cui sia ne­ces­sa­rio, pro­ce­de a un’in­da­gi­ne, per la cui con­du­zio­ne ef­fi­ca­ce le Al­te Par­ti con­traen­ti in­te­res­sa­te for­ni­ran­no tut­te le age­vo­la­zio­ni ne­ces­sa­rie.

26 Nuo­vo te­sto giu­sta l’art. 14 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, ap­pro­va­to dall’AF il 16 dic. 2005, in vi­go­re dal 1° giu. 2010 (RU 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1913).

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