Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).

Art. 39 Composizione amichevole 27

1. In qual­sia­si mo­men­to del­la pro­ce­du­ra, la Cor­te può met­ter­si a di­spo­si­zio­ne del­le par­ti in­te­res­sa­te al fi­ne di giun­ge­re ad una com­po­si­zio­ne ami­che­vo­le del­la cau­sa che si ispi­ri al ri­spet­to dei di­rit­ti dell’uo­mo ri­co­no­sciu­ti dal­la Con­ven­zio­ne e dai suoi Pro­to­col­li.

2. La pro­ce­du­ra ai sen­si del pa­ra­gra­fo 1 è ri­ser­va­ta.

3. In ca­so di com­po­si­zio­ne ami­che­vo­le, la Cor­te can­cel­la la cau­sa dal ruo­lo me­dian­te una de­ci­sio­ne che si li­mi­ta a una bre­ve espo­si­zio­ne dei fat­ti e del­la so­lu­zio­ne adot­ta­ta.

4. Ta­le de­ci­sio­ne è tra­smes­sa al Co­mi­ta­to dei Mi­ni­stri, che con­trol­la l’ese­cu­zio­ne dei ter­mi­ni del­la com­po­si­zio­ne ami­che­vo­le pre­vi­sti dal­la de­ci­sio­ne.

27 Nuo­vo te­sto giu­sta l’art. 15 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, ap­pro­va­to dall’AF il 16 dic. 2005, in vi­go­re dal 1° giu. 2010 (RU 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1913).