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Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).

Art. 4 Divieto di schiavitù e lavori forzati

1. Nes­su­no può es­se­re te­nu­to in con­di­zio­ne di schia­vi­tù o di ser­vi­tù.

2. Nes­su­no può es­se­re co­stret­to a com­pie­re un la­vo­ro for­za­to o ob­bli­ga­to­rio.

3. Non è con­si­de­ra­to «la­vo­ro for­za­to o ob­bli­ga­to­rio» nel sen­so di que­sto ar­ti­co­lo:

a)
ogni la­vo­ro nor­mal­men­te ri­chie­sto ad una per­so­na de­te­nu­ta al­le con­di­zio­ni pre­vi­ste dall’ar­ti­co­lo 5 del­la pre­sen­te Con­ven­zio­ne o nel pe­rio­do di li­ber­tà con­di­zio­na­ta;
b)
ogni ser­vi­zio di ca­rat­te­re mi­li­ta­re o, nel ca­so di obiet­to­ri di co­scien­za nei pae­si nei qua­li l’obie­zio­ne di co­scien­za è ri­co­no­sciu­ta le­git­ti­ma, un al­tro ser­vi­zio so­sti­tu­ti­vo di quel­lo mi­li­ta­re ob­bli­ga­to­rio;
c)
ogni ser­vi­zio ri­chie­sto in ca­so di cri­si o di ca­la­mi­tà che mi­nac­cia­no la vi­ta o il be­nes­se­re del­la co­mu­ni­tà;
d)
ogni la­vo­ro o ser­vi­zio che fac­cia par­te dei nor­ma­li do­ve­ri ci­vi­ci.