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Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).

Art. 41 Equa soddisfazione

Se la Cor­te di­chia­ra che vi è sta­ta una vio­la­zio­ne del­la Con­ven­zio­ne o dei suoi Pro­to­col­li e se il di­rit­to in­ter­no dell’Al­ta Par­te con­traen­te in­te­res­sa­ta non per­met­te che una par­zia­le ri­pa­ra­zio­ne del­la vio­la­zio­ne, la Cor­te, se ne­ces­sa­rio, ac­cor­da al­la par­te le­sa un’equa sod­di­sfa­zio­ne.