Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).


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Art. 43 Rinvio alla sezione allargata

1. En­tro il ter­mi­ne di tre me­si dal­la da­ta in cui la se­zio­ne ha pro­nun­cia­to la sen­ten­za, le par­ti pos­so­no, in ca­si ec­ce­zio­na­li, chie­de­re il de­fe­ri­men­to del­la cau­sa al­la se­zio­ne al­lar­ga­ta.

2. Un col­le­gio di cin­que giu­di­ci del­la se­zio­ne al­lar­ga­ta ac­co­glie la ri­chie­sta se il ca­so sol­le­va una que­stio­ne gra­ve re­la­ti­va all’in­ter­pre­ta­zio­ne o all’ap­pli­ca­zio­ne del­la Con­ven­zio­ne o dei suoi Pro­to­col­li, o una que­stio­ne gra­ve di ca­rat­te­re ge­ne­ra­le.

3. Se il col­le­gio ac­co­glie la ri­chie­sta, la se­zio­ne al­lar­ga­ta si pro­nun­cia sul­la cau­sa con sen­ten­za.

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