Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).


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Art. 45 Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sen­ten­ze, non­ché le de­ci­sio­ni che di­chia­ra­no i ri­cor­si ri­ce­vi­bi­li o ir­ri­ce­vi­bi­li, so­no mo­ti­va­te.

2. Se una sen­ten­za non espri­me, nel­la sua to­ta­li­tà o in par­te, l’opi­nio­ne una­ni­me dei giu­di­ci, ogni giu­di­ce ha il di­rit­to di al­le­ga­re la sua opi­nio­ne se­pa­ra­ta.

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