Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).


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Art. 47 Pareri

1. La Cor­te, su ri­chie­sta del Co­mi­ta­to dei Mi­ni­stri, può ri­la­scia­re pa­re­ri su que­stio­ni giu­ri­di­che con­cer­nen­ti l’in­ter­pre­ta­zio­ne del­la Con­ven­zio­ne e dei suoi Pro­to­col­li.

2. Ta­li pa­re­ri non pos­so­no ri­guar­da­re que­stio­ni re­la­ti­ve al con­te­nu­to o al­la por­ta­ta dei di­rit­ti e del­le li­ber­tà di cui al ti­to­lo I del­la Con­ven­zio­ne e dei suoi Pro­to­col­li, né al­tre que­stio­ni che la Cor­te o il Co­mi­ta­to dei Mi­ni­stri po­treb­be­ro do­ver esa­mi­na­re a se­gui­to dell’in­tro­du­zio­ne di un ri­cor­so pre­vi­sto dal­la Con­ven­zio­ne.

3. Le de­ci­sio­ni del Co­mi­ta­to dei Mi­ni­stri di ri­chie­de­re un pa­re­re del­la Cor­te so­no pre­se a mag­gio­ran­za dei vo­ti dei rap­pre­sen­tan­ti aven­ti di­rit­to a se­de­re nel Co­mi­ta­to.

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