Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).

Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni per­so­na ha di­rit­to al ri­spet­to del­la sua vi­ta pri­va­ta e fa­mi­lia­re, del suo do­mi­ci­lio e del­la sua cor­ri­spon­den­za.

2. Non può es­ser­vi in­ge­ren­za del­la pub­bli­ca au­to­ri­tà nell’eser­ci­zio di ta­le di­rit­to se non in quan­to ta­le in­ge­ren­za sia pre­vi­sta dal­la leg­ge e in quan­to co­sti­tui­sca una mi­su­ra che, in una so­cie­tà de­mo­cra­ti­ca, è ne­ces­sa­ria per la si­cu­rez­za na­zio­na­le, l’or­di­ne pub­bli­co, il be­nes­se­re eco­no­mi­co del pae­se, la pre­ven­zio­ne dei rea­ti, la pro­te­zio­ne del­la sa­lu­te o del­la mo­ra­le, o la pro­te­zio­ne dei di­rit­ti e del­le li­ber­tà al­trui.