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Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).

Art. 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni per­so­na ha di­rit­to al­la li­ber­tà di pen­sie­ro, di co­scien­za e di re­li­gio­ne; ta­le di­rit­to in­clu­de la li­ber­tà di cam­bia­re di re­li­gio­ne o di cre­do e la li­ber­tà di ma­ni­fe­sta­re la pro­pria re­li­gio­ne o cre­do in­di­vi­dual­men­te o col­let­ti­va­men­te, sia in pub­bli­co che in pri­va­to, me­dian­te il cul­to, l’in­se­gna­men­to, le pra­ti­che e l’os­ser­van­za dei ri­ti.

2. La li­ber­tà di ma­ni­fe­sta­re la pro­pria re­li­gio­ne o il pro­prio cre­do può es­se­re og­get­to di quel­le so­le re­stri­zio­ni che, sta­bi­li­te per leg­ge, co­sti­tui­sco­no mi­su­re ne­ces­sa­rie in una so­cie­tà de­mo­cra­ti­ca, per la pro­te­zio­ne dell’or­di­ne pub­bli­co, del­la sa­lu­te o del­la mo­ra­le pub­bli­ca, o per la pro­te­zio­ne dei di­rit­ti e del­la li­ber­tà al­trui.