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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 12
1. Salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, l'azione dell'assicuratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.
2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale a norma della presente sezione.