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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 13
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:
1.
posteriore al sorgere della controversia; o
2.
che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o
3.
che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o
4.
stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o
5.
che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14.