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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 14
I rischi di cui all'articolo 13, paragrafo 5, sono i seguenti:
1.
ogni danno:
a)
subito dalle navi, dagli impianti offshore e d'alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali,
b)
subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeromobili oppure effettuato da questi ultimi in combinazione con altri mezzi di trasporto;
2.
ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli:
a)
risultante dall'impiego o dall'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al paragrafo 1, lettera a), sempre che, per quanto riguarda questi ultimi, la legge dello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui l'aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi,
b)
derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del paragrafo 1, lettera b);
3.
ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego e l'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al paragrafo 1, lettera a), in particolare quella del nolo o del corrispettivo del noleggio;
4.
ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti paragrafi 1 a 3;
5.
fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, tutti i grandi rischi.