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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 15
1. Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:
a)
qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali; o
b)
qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o
c)
in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato o verso una pluralità di Stati comprendente tale Stato, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.
2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il domicilio nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.
3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.