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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 19
Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuto:
1.
davanti al giudice dello Stato in cui è domiciliato; o
2.
in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione:
a)
davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o
b)
qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto.