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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Testo originale

Art. 24

Ol­tre che nei ca­si in cui la sua com­pe­ten­za ri­sul­ta da al­tre di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te con­ven­zio­ne, è com­pe­ten­te il giu­di­ce di uno Sta­to vin­co­la­to dal­la pre­sen­te con­ven­zio­ne da­van­ti al qua­le il con­ve­nu­to è com­par­so. Ta­le nor­ma non è ap­pli­ca­bi­le se la com­pa­ri­zio­ne av­vie­ne per ec­ce­pi­re l'in­com­pe­ten­za o se esi­ste un al­tro giu­di­ce esclu­si­va­men­te com­pe­ten­te ai sen­si dell'ar­ti­co­lo 22.