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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 24
Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente convenzione, è competente il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione davanti al quale il convenuto è comparso. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 22.