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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Testo originale

Art. 25

Il giu­di­ce di uno Sta­to vin­co­la­to dal­la pre­sen­te con­ven­zio­ne, in­ve­sti­to a ti­to­lo prin­ci­pa­le di una con­tro­ver­sia per la qua­le l'ar­ti­co­lo 22 sta­bi­li­sce la com­pe­ten­za esclu­si­va di un giu­di­ce di un al­tro Sta­to vin­co­la­to dal­la pre­sen­te con­ven­zio­ne, di­chia­ra d'uf­fi­cio la pro­pria in­com­pe­ten­za.