Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialeTesto originale1. Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione è citato davanti a un giudice di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione e non compare, il giudice, se non è competente in base alla presente convenzione, dichiara d'ufficio la propria incompetenza. 2. Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono sostituite da quelle dell'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 19651, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o atto equivalente in esecuzione della richiamata convenzione. 4. Gli Stati membri della Comunità europea vincolati dal regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, o dall'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005, applicano nell'ambito delle relazioni reciproche le disposizioni dell'articolo 19 del suddetto regolamento, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione di quel regolamento o di quell'accordo. |