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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 31
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato vincolato dalla presente convenzione possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza della presente convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione.