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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Testo originale

Art. 37

1. Il giu­di­ce di uno Sta­to vin­co­la­to dal­la pre­sen­te con­ven­zio­ne, da­van­ti al qua­le è chie­sto il ri­co­no­sci­men­to di una de­ci­sio­ne emes­sa in un al­tro Sta­to vin­co­la­to dal­la pre­sen­te con­ven­zio­ne, può so­spen­de­re il pro­ce­di­men­to se la de­ci­sio­ne in que­stio­ne è sta­ta im­pu­gna­ta.

2. Il giu­di­ce di uno Sta­to vin­co­la­to dal­la pre­sen­te con­ven­zio­ne, da­van­ti al qua­le è ri­chie­sto il ri­co­no­sci­men­to di una de­ci­sio­ne emes­sa in Ir­lan­da o nel Re­gno Uni­to la cui ese­cu­zio­ne è so­spe­sa nel­lo Sta­to d'ori­gi­ne per la pre­sen­ta­zio­ne di un ri­cor­so, può so­spen­de­re il pro­ce­di­men­to.