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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Testo originale

Art. 39

1. L'istan­za de­ve es­se­re pro­po­sta al giu­di­ce o all'au­to­ri­tà com­pe­ten­te di cui all'al­le­ga­to II.

2. La com­pe­ten­za ter­ri­to­ria­le è de­ter­mi­na­ta dal do­mi­ci­lio del­la par­te con­tro cui vie­ne chie­sta l'ese­cu­zio­ne, o dal luo­go dell'ese­cu­zio­ne.