Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 39
1. L'istanza deve essere proposta al giudice o all'autorità competente di cui all'allegato II.
2. La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.