Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialeTesto originale |
Art. 4
1. È istituito un comitato permanente composto dai rappresentanti delle parti contraenti. 2. Su richiesta di una parte contraente, il depositario della convenzione convoca il comitato allo scopo di:
3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno, che ne definisce il funzionamento e il processo decisionale e prevede la possibilità di procedere a consultazioni e prendere decisioni con procedura scritta. |