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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 40
1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto.
2. L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore alla lite.
3. All'istanza devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 53.