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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Testo originale

Art. 44

La de­ci­sio­ne emes­sa sul ri­cor­so può co­sti­tui­re uni­ca­men­te og­get­to del ri­cor­so di cui all'al­le­ga­to IV.