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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Testo originale

Art. 45

1. Il giu­di­ce da­van­ti al qua­le è sta­to pro­po­sto un ri­cor­so ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 43 o 44 ri­get­ta o re­vo­ca la di­chia­ra­zio­ne di ese­cu­ti­vi­tà so­lo per uno dei mo­ti­vi con­tem­pla­ti da­gli ar­ti­co­li 34 e 35. Il giu­di­ce si pro­nun­cia sen­za in­du­gio.

2. In nes­sun ca­so la de­ci­sio­ne stra­nie­ra può for­ma­re og­get­to di un rie­sa­me del me­ri­to.