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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 48
1. Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, il giudice o l'autorità competente rilascia la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.
2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale.