Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialeTesto originale |
Art. 5
1. Il depositario può, all'occorrenza, convocare una riunione di esperti per scambiare pareri sul funzionamento della convenzione, specie sullo sviluppo della giurisprudenza e di nuovi atti normativi che possono influire sull'applicazione della convenzione. 2. A tali riunioni partecipano esperti delle parti contraenti, degli Stati vincolati dalla convenzione, della Corte di giustizia delle Comunità europee e dell'Associazione europea di libero scambio. Possono parteciparvi altri esperti la cui presenza sia giudicata opportuna. 3. I problemi inerenti al funzionamento della convenzione possono essere sottoposti al comitato permanente di cui all'articolo 4 del presente protocollo, per il seguito necessario. |