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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 52
Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non vengono riscossi, nello Stato richiesto, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.