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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Testo originale

Art. 53

1. La par­te che chie­de il ri­co­no­sci­men­to di una de­ci­sio­ne o il ri­la­scio di una di­chia­ra­zio­ne di ese­cu­ti­vi­tà de­ve pro­dur­re una co­pia del­la de­ci­sio­ne che pre­sen­ti tut­te le con­di­zio­ni di au­ten­ti­ci­tà.

2. Sal­vo l'ar­ti­co­lo 55, la par­te che chie­de una di­chia­ra­zio­ne di ese­cu­ti­vi­tà de­ve inol­tre pro­dur­re l'at­te­sta­to di cui all'ar­ti­co­lo 54.