Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 54
Il giudice o l'autorità competente dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato utilizzando il formulario riportato nell'allegato V della presente convenzione.