Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 55
1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 54 non venga prodotto, il giudice o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, se ritiene di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.
2. Qualora il giudice o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati vincolati dalla presente convenzione.