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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 57
1. Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione conformemente alla procedura contemplata dall'articolo 38 e seguenti. Il giudice al quale l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo 43 o dell'articolo 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.
2. Sono parimenti considerati atti pubblici ai sensi del paragrafo 1 le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle autorità amministrative o da esse autenticate.
3. L'atto prodotto deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato d'origine.
4. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione 3 del titolo III. L'autorità competente di uno Stato vincolato dalla presente convenzione presso la quale è stato formato o registrato un atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato utilizzando il formulario riportato nell'allegato VI della presente convenzione.