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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 58
Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato d'origine vincolato dalla presente convenzione hanno efficacia esecutiva nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. Il giudice o l'autorità competente dello Stato vincolato dalla presente convenzione presso cui è stata conclusa una transazione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato utilizzando il formulario riportato nell'allegato V della presente convenzione.