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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Testo originale

Art. 59

1. Per de­ter­mi­na­re se una par­te ha il do­mi­ci­lio nel ter­ri­to­rio del­lo Sta­to vin­co­la­to dal­la pre­sen­te con­ven­zio­ne in cui è pen­den­te il pro­ce­di­men­to, il giu­di­ce ap­pli­ca la leg­ge na­zio­na­le.

2. Qua­lo­ra una par­te non sia do­mi­ci­lia­ta nel­lo Sta­to i cui giu­di­ci so­no adi­ti, il giu­di­ce, per sta­bi­li­re se es­sa ha il do­mi­ci­lio in un al­tro Sta­to vin­co­la­to dal­la pre­sen­te con­ven­zio­ne, ap­pli­ca la leg­ge di que­st'ul­ti­mo Sta­to.