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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 60
1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:
a)
la sua sede statutaria; o
b)
la sua amministrazione centrale; oppure
c)
il suo centro d'attività principale.
2. Per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda, per «sede statutaria» si intende il «registered office» o, se non esiste alcun «registered office», il «place of incorporation» (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la «formation» (costituzione).
3. Per definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato.