Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialeTesto originale |
Art. 62
Ai fini della presente convenzione, con «giudice» si intende l'autorità designata da uno Stato vincolato dalla presente convenzione come competente per le materie rientranti nel campo di applicazione della presente convenzione. |