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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 62
Ai fini della presente convenzione, con «giudice» si intende l'autorità designata da uno Stato vincolato dalla presente convenzione come competente per le materie rientranti nel campo di applicazione della presente convenzione.