Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialeTesto originale |
Art. 64
1. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione da parte degli Stati membri della Comunità europea: del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e successive modifiche; della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, e del protocollo relativo all'interpretazione di detta convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle convenzioni di adesione a detta convenzione e a detto protocollo da parte degli Stati aderenti alle Comunità europee; dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005. 2. Tuttavia, la presente convenzione si applica comunque:
3. Oltre ai casi previsti nel titolo III, il riconoscimento o l'esecuzione può essere rifiutato se la competenza sulla quale si fonda la decisione differisce da quella che deriva dalla presente convenzione e il riconoscimento o l'esecuzione è richiesto contro una parte che abbia il domicilio nel territorio di uno Stato in cui si applica la presente convenzione ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, a meno che il riconoscimento o l'esecuzione della decisione sia possibile altrimenti in base alla legislazione dello Stato richiesto. |