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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Art. 64
1. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione da parte degli Stati membri della Comunità europea: del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e successive modifiche; della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, e del protocollo relativo all'interpretazione di detta convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle convenzioni di adesione a detta convenzione e a detto protocollo da parte degli Stati aderenti alle Comunità europee; dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005.
2. Tuttavia, la presente convenzione si applica comunque:
a)
in materia di competenza giurisdizionale, qualora il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato in cui si applica la presente convenzione ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, ovvero qualora gli articoli 22 o 23 della presente convenzione attribuiscano la competenza ai giudici di quello Stato;
b)
in materia di litispendenza o di connessione contemplate dagli articoli 27 e 28, ove siano state proposte azioni in uno Stato in cui si applica la presente convenzione ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, e in uno Stato in cui si applicano sia la presente convenzione che un atto normativo di cui al paragrafo 1;
c)
in materia di riconoscimento e di esecuzione, qualora lo Stato d'origine o lo Stato richiesto non applichi alcun atto normativo di cui al paragrafo 1.
3. Oltre ai casi previsti nel titolo III, il riconoscimento o l'esecuzione può essere rifiutato se la competenza sulla quale si fonda la decisione differisce da quella che deriva dalla presente convenzione e il riconoscimento o l'esecuzione è richiesto contro una parte che abbia il domicilio nel territorio di uno Stato in cui si applica la presente convenzione ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, a meno che il riconoscimento o l'esecuzione della decisione sia possibile altrimenti in base alla legislazione dello Stato richiesto.